Il pubblico impiego è quel rapporto di lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione per cui una persona fisica pone volontariamente la propria attività lavorativa in modo continuativo o differenziato attraverso la sottoscrizione di un contratto e dietro corrispettivo che è la controprestazione della PA. È un rapporto giuridico che nasce come regola di base stabilita dalla Costituzione ( art. 97 ) attraverso un concorso pubblico ma può avvenire anche con l'avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento così come definito dall'art. 35 del Tupi. Il rapporto di pubblico impiego è stato caratterizzato nel corso degli anni da un processo di riconduzione dei rapporti di lavoro sotto la disciplina del diritto privato , la prima fase di privatizzazione si è realizzata con:
Attualmente il rapporto di pubblico impiego è disciplinato dal Codice civile, dallo Statuto dei lavoratori e dal Contratto collettivo nazionale e decentrato di lavoro. Il sistema di privatizzazione ha portato alla trasformazione della gestione del rapporto di pubblico impiego nella PA:
La privatizzazione del rapporto di pubblico impiego ha ex novo regolamentato sia la responsabilità disciplinare (art. 55, co.3 seg., d.lgs. 30 marzo 2001 n.165) devolvendo alla contrattazione collettiva la materia, sia la responsabilità dirigenziale (art. 21, d.lgs. n. 165 cit.). Mentre non ha innovato la previgente disciplina sulle tre restanti responsabilità: civile, penale ed amministrativo-contabile, per le quali viene testualmente richiamata la relativa disciplina legislativa di settore ad opera dell’art. 55, co.1, d.lgs. n.165 cit.
Prima degli anni '90 questa era una disciplina fondata sul diritto pubblico quindi su atti amministrativi: si partecipava a un concorso pubblico e l'atto con il quale si veniva assunti non era un contratto individuale di lavoro ma un atto di nomina, che per essere contestato bisognava rivolgersi al giudice amministrativo. Con la privatizzazione il giudice è diventato il giudice ordinario del lavoro (non più il giudice amministrativo), anche con l'applicazione di un processo più snello attraverso cui si giudica le controversie sul rapporto di lavoro. Il giudice ordinario nella funzione di giudice del lavoro si occupa :
Rimangono invece di competenza del giudice amministrativo le controversie relative alle procedure concorsuali, nonché i rapporti di lavoro dei dipendenti esclusi dalla privatizzazione.
In conclusione, infatti, si deve sottolineare che ci sono ancora alcune figure soggette al diritto pubblico (provvedimenti amministrativi) e ai sensi dell' art. 3 del Tupi sono: i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e delle Forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia.
MAPPE CONCETTUALI